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Regolamento Assemblea di Zona

pubblicazione del 29-04-2008

Regolamento Assemblea di Zona

Art. 1

L'Assemblea di Zona è composta dai Capi di tutti i Gruppi della Zona e dagli Assistenti Ecclesiastici.

Art. 2

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria due volte all'anno. Può essere convocata in sessione straordinaria qualora si presentino scadenze o altri motivi inderogabili. La richiesta di convocazione

straordinaria può essere avanzata dal Comitato di Zona o dal Consiglio di Zona o da un terzo dei componenti dell'Assemblea e accompagnata da una relazione che spieghi i motivi riguardanti l'opportunità della convocazione.

Art. 3

La convocazione è fatta dai Responsabili di Zona con preavviso scritto di almeno quindici giorni contenente l'indicazione della sede e l'ordine del giorno. Eventuali atti, relazioni, bilanci devono pervenire ai Capi almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Gruppi presenti in Zona e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di Gruppi rappresentati.

Art. 4

L'Assemblea è presieduta dai Responsabili di Zona o, in assenza di essi, da un altro Capo membro del Comitato di Zona e previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 5

Chiunque intenda produrre mozioni, deve presentare il testo scritto a chi presiede l'Assemblea che, d'intesa con i presentatori, apporta, se necessario, modifiche di forma e comunque atte a chiarirne

il senso, e coordina fra loro mozioni di contenuto simile. I Presidenti possono mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio che su richiesta di uno o più Capi. Se uno o più emendamenti vengono presentati su una mozione, questa viene messa ai voti nella forma

emendata iniziando dall'emendamento più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti la mozione viene messa ai voti nel testo originario. Su ogni mozione si accettano due interventi,

di cui uno a favore e uno contro. Chi interviene non può parlare più di due volte sulla stessa mozione tranne che per chiedere chiarimenti o per presentare una mozione d'ordine.

Art. 6

I punti all'ordine del giorno possono essere variati, per esigenze di funzionalità, da chi presiede l'Assemblea che nomina. Inoltre, i Capi che devono far parte di commissioni che nel corso dei lavori si rendessero necessarie per un più attento esame di atti, mozioni o documenti.

Art. 7

Qualora necessario, un segretario e due scrutatori, eletti dall'Assemblea, attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese o segreto.

Art. 8

Per l'elezione dei membri del Comitato, quest'ultimo può proporre nominativi di candidati in un'apposito cartellone che sarà completato con le altre candidature avanzate dall'Assemblea.

Art. 9

Per l'elezione a Responsabile di Zona e a membro del Comitato si deve ottenere la metà più uno dei voti calcolati sul totale dei votanti. Se nessun candidato raggiunge il quorum necessario al primo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio per la seconda e terza votazione sarà necessario il quorum del 40 % dei votanti. Alla quarta votazione, riaperte le candidature, basterà la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 10

Per il diritto al voto, da parte dei Capi, si fa riferimento a quanto disposto dallo statuto nazionale AGESCI.

Art. 11

Le deliberazioni vengono approvate per alzata di mano o in altro modo palese. Le deliberazioni riguardanti persone devono essere approvate con voto segreto. Il programma, il progetto, il bilancio, le relazioni, le mozioni le modifiche al presente regolamento si ritengono approvate con la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 12

Per quanto non espresso nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dal regolamento e statuto nazionale AGESCI.

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